Previdenza - Trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale crescente, per il quinquennio 2019-2023, dell'ammontare eccedente la predetta soglia - Denunciata violazione del principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, in relazione ai vincoli derivanti da fonti convenzionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Toscana, in riferimento agli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che stabilisce una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui. Il prelievo in parola non ha carattere retroattivo e, pertanto, non lede l'affidamento riposto dai pensionati sulla percezione di somme già di loro pertinenza né, conseguentemente, ha un contenuto sostanzialmente espropriativo. È infatti la stessa disposizione censurata a stabilire espressamente che esso operi soltanto per il futuro - a decorrere dalla sua entrata in vigore e per la durata di cinque anni - sicché la censura di retroattività, come quella di espropriazione, si risolve nella stessa denuncia, di natura "ancillare", di lesione del credito, già sollevata con riferimento all'art. 1 del Prot. addiz. alla CEDU, e giudicata non fondata. (Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2020, n. 212 del 2019 e n. 46 del 2014).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, con riferimento ai rapporti di durata, e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono secondo il meccanismo della cosiddetta retroattività impropria, il legislatore dispone di ampia discrezionalità e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorché l'oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionale lesivo del legittimo affidamento dei cittadini. (Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2019, n. 16 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 236 del 2009).