Sentenza 70/1981 (ECLI:IT:COST:1981:70)
Massima numero 11769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
03/04/1981; Decisione del
03/04/1981
Deposito del 26/05/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11770
Titolo
SENT. N. 70/81 A. REGIONI IN GENERE - ALBERGO PENSIONE LOCANDA - LEGGI REGIONALI SULLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 117M PRIMO COMMA, COST. - ASSERITO INTERESSE NAZIONALE ALL'UNIFORMITA' DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA NELLA MATERIA - INSUSSISTENZA, INFONDATEZZA - LEGGE REGIONALE RIAPPROVATA DAL CONSIGLIO DELLA REGIONE PUGLIA IL 26 APRILE 1979 RECANTE "DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA"; LEGGE REGIONALE RIAPPROVATA DAL CONSIGLIO DELLA REGIONE PIEMONTE IL 10 OTTOBRE 1979, RECANTE "CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE"; LEGGE REGIONALE RIAPPROVATA DAL CONSIGLIO DELLA REGIONE UMBRIA IL 4 FEBBRAIO 1980, RECANTE "DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE, ALBERGHIERE E ALL'ARIA APERTA"
SENT. N. 70/81 A. REGIONI IN GENERE - ALBERGO PENSIONE LOCANDA - LEGGI REGIONALI SULLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 117M PRIMO COMMA, COST. - ASSERITO INTERESSE NAZIONALE ALL'UNIFORMITA' DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA NELLA MATERIA - INSUSSISTENZA, INFONDATEZZA - LEGGE REGIONALE RIAPPROVATA DAL CONSIGLIO DELLA REGIONE PUGLIA IL 26 APRILE 1979 RECANTE "DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA"; LEGGE REGIONALE RIAPPROVATA DAL CONSIGLIO DELLA REGIONE PIEMONTE IL 10 OTTOBRE 1979, RECANTE "CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE"; LEGGE REGIONALE RIAPPROVATA DAL CONSIGLIO DELLA REGIONE UMBRIA IL 4 FEBBRAIO 1980, RECANTE "DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE, ALBERGHIERE E ALL'ARIA APERTA"
Testo
E' priva di fondamento e carente di ogni supporto normativo l'affermazione dell'esistenza, nel nostro ordinamento, di un interesse nazionale alla uniformita` - in tutto il territorio della Repubblica - della disciplina legislativa in tema di classificazione alberghiera. (Infondatezza delle questioni di legittimita` costituzinale della legge regionale riapprovata dal Consiglio della Regione Puglia il 26 aprile 1979, recante "Disciplina della classificazione alberghiera", della legge regionale riapprovata dal Consiglio della Regione Piemonte il 10 ottobre 1979, recante "Classificazione delle aziende alberghiere", della legge regionale riapprovata dal Consigli della Regione Umbria il 4 febbraio 1980, recante "Disciplina della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta", proposte in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sul presupposto della necessaria uniformita` sul territorio nazionale della disciplina della della classificazione alberghiera).
E' priva di fondamento e carente di ogni supporto normativo l'affermazione dell'esistenza, nel nostro ordinamento, di un interesse nazionale alla uniformita` - in tutto il territorio della Repubblica - della disciplina legislativa in tema di classificazione alberghiera. (Infondatezza delle questioni di legittimita` costituzinale della legge regionale riapprovata dal Consiglio della Regione Puglia il 26 aprile 1979, recante "Disciplina della classificazione alberghiera", della legge regionale riapprovata dal Consiglio della Regione Piemonte il 10 ottobre 1979, recante "Classificazione delle aziende alberghiere", della legge regionale riapprovata dal Consigli della Regione Umbria il 4 febbraio 1980, recante "Disciplina della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta", proposte in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sul presupposto della necessaria uniformita` sul territorio nazionale della disciplina della della classificazione alberghiera).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte