Sentenza 71/1981 (ECLI:IT:COST:1981:71)
Massima numero 11481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  03/04/1981;  Decisione del  03/04/1981
Deposito del 26/05/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11470


Titolo
SENT. 71/81 B. IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI CREDITO DI LAVORO - INTERES- SI MORATORI E RIVALUTAZIONE MONETARIA - ESCLUSIONE - ATTI IM- PUGNABILI - REGOLAMENTO DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO - NATURA REGOLAMENTARE - INAMMISSIBILITA'. - ART. 270 R.D. 23 MAGGIO 1924, N. 827. - COST. ARTT. 24, 97, 113.

Testo
Il regolamento di contabilita` generale dello Stato - contenuto nel R.D. 23 maggio 1924, n. 827 non e` suscettibile di verifica di legittimita` costituzionale trattandosi di atto carente di forza di legge. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 270 del citato R.D. n. 827/1924 a tenore del quale il debito della P.A. diviene esigibile solo con l'emissione del mandato di pagamento escludendo, in tal modo, per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici la decorrenza degli interessi e la rivalutazione degli stessi crediti dal giorno di maturazione del diritto. - Cfr. s.n. 118/1968.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte