Sentenza 72/1981 (ECLI:IT:COST:1981:72)
Massima numero 11644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  03/04/1981;  Decisione del  03/04/1981
Deposito del 26/05/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 72/81. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - TER- MINI - PERENTORIETA' - REGIONE LOMBARDIA - SANITA' - RICORSO - DEPOSITO TARDIVO - INAMMISSIBILITA'. - D.P.R. 20 DICEMBRE 1979 N. 761, ARTT.8, COMMI 1, 2, 3. - COST., ARTT. 117,118; LEGGE 11 MARZO 1953 N. 87, ARTT. 31, 32, ULTIMO COMMA, 22, PRIMO COMMA.

Testo
I termini fissati dalla legge per i giudizi di legittimita` costi- tuzionale in via principale, nella specie il termine per il depo- sito del ricorso, per la formulazione testuale delle norme che li prevedono e per il rinvio alle norme che regolano il processo dinanzi al Consiglio di Stato, vanno ritenuti perentori per tutte le parti e rispettati a pena di decadenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 22    co. 1