Sentenza 73/1981 (ECLI:IT:COST:1981:73)
Massima numero 9488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  03/04/1981;  Decisione del  03/04/1981
Deposito del 26/05/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 73/81. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA - CONDIZIONI - COMMISSIONE DI NUOVO REATO DELLA STESSA INDOLE PER IL QUALE SIA INFLITTA UNA PENA PECUNIARIA - MANCATA PREVISIONE DELLA REVOCA - SOSTANZIALE RICHIESTA DI INTRODURRE UNA NORMA PENALE PORTANTE EFFETTI SFAVOREVOLI AL REO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il fondamentale principio di legalita` dei reati e delle pene preclude alla Corte costituzionale la creazione di una norma penale dalla quale verrebbero a discendere effetti sfavorevoli al reo. E' quindi precluso alla Corte introdurre, mediante una sentenza di accoglimento, una nuova ipotesi di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. nella parte in cui non prevede che la sospensione condizionale della pena "sia revocabile nei confronti del condannato il quale, nei termini stabiliti, commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena pecuniaria".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte