Sentenza 74/1981 (ECLI:IT:COST:1981:74)
Massima numero 11502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
03/04/1981; Decisione del
03/04/1981
Deposito del 26/05/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11503
Titolo
SENT. 74/81 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' DELLA NORMATIVA CHE ESONERA IL DATORE DI LAVORO DALLA RESPONSABILITA' CIVILE CONTRATTUALE SOLLEVATA NEL PROCESSO CIVILE INDIPENDENTEMENTE DALLA SUSSISTENZA DELLA SENTENZA PENALE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' - RILEVANZA - SUSSISTENZA.
SENT. 74/81 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' DELLA NORMATIVA CHE ESONERA IL DATORE DI LAVORO DALLA RESPONSABILITA' CIVILE CONTRATTUALE SOLLEVATA NEL PROCESSO CIVILE INDIPENDENTEMENTE DALLA SUSSISTENZA DELLA SENTENZA PENALE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' - RILEVANZA - SUSSISTENZA.
Testo
La questione di legittimita` costituzionale della normativa che esonera il datore di lavoro dalla responsabilita` civile contrattuale in presenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali - a meno che non sia intervenuta una sentenza penale che stabilisca che l'infortunio e` avvenuto per fatto imputabile al datore di lavoro o ad alcuno dei soggetti del cui operato egli debba civilmente rispondere - e` rilevante nel giudizio civile, indipendentemente dalla previa esclusione della responsabilita` da parte del giudice penale, poiche` tale normativa preclude ogni esame in ordine alla responsabilita` civile del datore di lavoro, mentre la stessa indagine sull'esistenza o meno di una sentenza penale ne presuppone l'applicazione.
La questione di legittimita` costituzionale della normativa che esonera il datore di lavoro dalla responsabilita` civile contrattuale in presenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali - a meno che non sia intervenuta una sentenza penale che stabilisca che l'infortunio e` avvenuto per fatto imputabile al datore di lavoro o ad alcuno dei soggetti del cui operato egli debba civilmente rispondere - e` rilevante nel giudizio civile, indipendentemente dalla previa esclusione della responsabilita` da parte del giudice penale, poiche` tale normativa preclude ogni esame in ordine alla responsabilita` civile del datore di lavoro, mentre la stessa indagine sull'esistenza o meno di una sentenza penale ne presuppone l'applicazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte