Sentenza 234/2020 (ECLI:IT:COST:2020:234)
Massima numero 43238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 09/11/2020; Pubblicazione in G. U. 11/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  43225  43226  43227  43228  43229  43230  43231  43232  43233  43234  43242


Titolo
Previdenza - Trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui - Decurtazione percentuale crescente, per il quinquennio 2019-2023, anziché per un triennio, dell'ammontare eccedente la predetta soglia - Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità delle prestazioni patrimoniali imposte - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., l'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni». La disposizione censurata complessivamente dal Tribunale di Milano e dalla Corte dei conti, sezz. giur. reg. per il Friuli-Venezia Giulia, per il Lazio, per la Sardegna e per la Toscana, prevede una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni, (dal 2019 al 2023) dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui, inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte di cui all'art. 23 Cost. Tale misura, diretta al perseguimento di obiettivi triennali interni al sistema pensionistico, non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità e risulta, nel complesso, costituzionalmente tollerabile, in quanto opera secondo un criterio di progressività e fa comunque salvo il trattamento minimo di 100.000 euro lordi annui. Tuttavia, la durata quinquennale del prelievo non solo è esorbitante rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato, ma costituisce anche un indice di irragionevolezza per sproporzione, poiché riguarda una misura che persegue le sue finalità proprio nell'arco del triennio. Ne consegue la cessazione del prelievo al 31 dicembre 2021. (Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2018, n. 169 del 2017, n. 154 del 2017, n. 173 del 2016, n. 141 del 2016, n. 178 del 2015, n. 116 del 2013; ordinanze n. 17 del 2019 e n. 22 del 2003).

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 261

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte