Sentenza 74/1981 (ECLI:IT:COST:1981:74)
Massima numero 11503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  03/04/1981;  Decisione del  03/04/1981
Deposito del 26/05/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11502


Titolo
SENT. 74/81 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI LAVORATORI RISPETTO ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI IN TEMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE DEI PROPRI DIRITTI - LESIONE DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DELLA SALUTE, DEL LAVORO, DELLA UTILITA' SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilita` civile contrattuale in presenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non determina nell'attuale stato della normativa, un sostanziale pregiudizio per il lavoratore, in quanto la responsabilita` civile del datore di lavoro rivive in tutta la pienezza dei princi`pi generali nell'ipotesi di sentenza penale di condanna che abbia affermato la responsabilita`, nella produzione dell'evento lesivo, del datore di lavoro o di qualsiasi suo sottoposto di cui egli debba civilmente rispondere secondo le norme generali (oppure nelle ipotesi di amnistia, morte dell'imputato o prescrizione del reato), ed e` da ritenere del tutto marginale in concreto, per la vastita` della normativa penale vigente in materia, l'eventualita` di un fatto lesivo che non integri gli estremi di un illecito penale. I limitati svantaggi che dal previsto esonero derivano pur sempre a carico del lavoratore, trovano una giustificazione, secondo la valutazione discrezionale del legislatore, nei molteplici e piu` significativi vantaggi assicurati allo stesso lavoratore (garanzia del risarcimento in ogni caso, anche se l'infortunio sia occorso per caso fortuito o addirittura per sua colpa, automaticita` della liquidazione dell'indennizzo), cosicche` la disparita` che ne consegue rispetto alla generalita` dei cittadini non e` arbitraria o irrazionale, corrispondendo a situazioni giuridicamente non omogenee. Il medesimo esonero inoltre non determina una disincentivazione del datore di lavoro ad adottare le misure precauzionali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, poiche` l'inosservanza o l'omissione di tali misure e` di per se` sufficiente ad integrare la responsabilita` penale del datore di lavoro per gli eventi lesivi a danno dei lavoratori ed a far rivivere, di conseguenza, integralmente la sua responsabilita` civile secondo i princi`pi generali. Pertanto, la normativa impugnata non puo` dirsi lesiva neppure dei valori del lavoro, della salute, dell'utilita` sociale dell'iniziativa economica privata. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, comma 1 e 131 d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 32 e 41 Cost.). - cfr. SS. nn. 22/1967, 134/1971

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte