Sentenza 76/1981 (ECLI:IT:COST:1981:76)
Massima numero 14405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  03/04/1981;  Decisione del  03/04/1981
Deposito del 26/05/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14406  14407  14408  14409  14410  14411  14412  14413  14414


Titolo
SENT. 76/81 A. PROCEDIMENTO CIVILE - SENTENZA CIVILE - CONDANNA AI DANNI - MANCATA PREVISIONE DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA QUALE COMPONENTE DELLA CONDANNA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA, NON POTENDO LA NORMA IMPUGNATA TROVARE APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO A QUO.

Testo
La disposizione impugnata - censurata in quanto non prevede la svalutazione monetaria quale componente della condanna - e' una norma di carattere generale che si limita a porre il principio secondo il quale il Collegio, di regola, deve decidere, provvedendo sul merito, tutte le questioni della causa e definire il giudizio. Detto principio non puo' ovviamente venire in considerazione in una ipotesi come quella in esame, avente ad oggetto i criteri di liquidazione delle somme pretese dall'INAIL in via surrogatoria nei confronti del responsabile del danno per il recupero delle spese di spedalita' e dell'indennita' temporanea corrisposte al danneggiato; percio' e' chiaro che l'articolo impugnato non puo' trovare applicazione nella specie. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 277, c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte