Sentenza 76/1981 (ECLI:IT:COST:1981:76)
Massima numero 14407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
03/04/1981; Decisione del
03/04/1981
Deposito del 26/05/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/81 C. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - RISARCIMENTO DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE A FAVORE DEI PUBBLICI DIPENDENTI LIMITATA AI CASI IN CUI VIGE LA COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO CON ESCLUSIONE DELLE IPOTESI DI COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA AVENDO IL GIUDICE A QUO GIA' RITENUTO LA PROPRIA COMPETENZA EX ART. 409 N. 5 C.P.C. E NON VENENDO IN CONSIDERAZIONE RAPPORTI ESCLUSI DALLA RIVALUTAZIONE.
SENT. 76/81 C. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - RISARCIMENTO DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE A FAVORE DEI PUBBLICI DIPENDENTI LIMITATA AI CASI IN CUI VIGE LA COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO CON ESCLUSIONE DELLE IPOTESI DI COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA AVENDO IL GIUDICE A QUO GIA' RITENUTO LA PROPRIA COMPETENZA EX ART. 409 N. 5 C.P.C. E NON VENENDO IN CONSIDERAZIONE RAPPORTI ESCLUSI DALLA RIVALUTAZIONE.
Testo
Va esclusa la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale - concernente il riconoscimento della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro dei dipendenti da enti pubblici solo nelle controversie di competenza del giudice ordinario, con esclusione di quelle di competenza del giudice amministrativo - sollevata in un giudizio in cui il giudice ordinario abbia gia' affermato la propria competenza, cosi' ponendo la premessa necessaria e sufficiente perche' la rivalutazione in discorso sia applicata nel caso di specie. Egualmente irrilevante e' la questione se diretta a censurare la limitazione del beneficio ai rapporti considerati dall'art. 409 n. 5 c.p.c., in quanto i rapporti che sarebbero esclusi non vengono in considerazione nel giudizio di merito (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Va esclusa la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale - concernente il riconoscimento della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro dei dipendenti da enti pubblici solo nelle controversie di competenza del giudice ordinario, con esclusione di quelle di competenza del giudice amministrativo - sollevata in un giudizio in cui il giudice ordinario abbia gia' affermato la propria competenza, cosi' ponendo la premessa necessaria e sufficiente perche' la rivalutazione in discorso sia applicata nel caso di specie. Egualmente irrilevante e' la questione se diretta a censurare la limitazione del beneficio ai rapporti considerati dall'art. 409 n. 5 c.p.c., in quanto i rapporti che sarebbero esclusi non vengono in considerazione nel giudizio di merito (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte