Sentenza 76/1981 (ECLI:IT:COST:1981:76)
Massima numero 14408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
03/04/1981; Decisione del
03/04/1981
Deposito del 26/05/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/81 D. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA - LIMITAZIONE DELLA IMMEDIATA ESECUTIVITA' A FAVORE DEI (SOLI) TITOLARI DI CREDITI DI LAVORO SUBORDINATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA (POICHE' IN UNO DEI PROCESSI A QUO IL CREDITO CONTROVERSO NON DIPENDE DA RAPPORTO DI LAVORO, E NELL'ALTRO, TRATTANDOSI DI GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, L'ESECUTIVITA' DELLA SENTENZA NON AVREBBE MODO DI MANIFESTARSI).
SENT. 76/81 D. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA - LIMITAZIONE DELLA IMMEDIATA ESECUTIVITA' A FAVORE DEI (SOLI) TITOLARI DI CREDITI DI LAVORO SUBORDINATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA (POICHE' IN UNO DEI PROCESSI A QUO IL CREDITO CONTROVERSO NON DIPENDE DA RAPPORTO DI LAVORO, E NELL'ALTRO, TRATTANDOSI DI GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, L'ESECUTIVITA' DELLA SENTENZA NON AVREBBE MODO DI MANIFESTARSI).
Testo
Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale concernenti la diversita' di trattamento tra crediti di lavoro e altri crediti in ordine alla esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado. Nel primo giudizio a quo infatti si controverte di un credito ordinario e non di un credito derivante da un rapporto di lavoro, si' che non potrebbe trovarvi applicazione la norma censurata; nel secondo giudizio la questione risulta sollevata prima dell'emanazione della sentenza di primo grado, nel corso del giudizio di merito, mentre, come questa Corte ha piu' volte chiarito, la provvisoria esecuzione puo' assumere rilievo soltanto nelle fasi successive del procedimento, se ed in quanto la parte si avvalga degli effetti attribuiti dalla legge alla sentenza stessa (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 16 e 17/1977, 10/1979 - cfr. OO. nn. 63 e 64/1978
Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale concernenti la diversita' di trattamento tra crediti di lavoro e altri crediti in ordine alla esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado. Nel primo giudizio a quo infatti si controverte di un credito ordinario e non di un credito derivante da un rapporto di lavoro, si' che non potrebbe trovarvi applicazione la norma censurata; nel secondo giudizio la questione risulta sollevata prima dell'emanazione della sentenza di primo grado, nel corso del giudizio di merito, mentre, come questa Corte ha piu' volte chiarito, la provvisoria esecuzione puo' assumere rilievo soltanto nelle fasi successive del procedimento, se ed in quanto la parte si avvalga degli effetti attribuiti dalla legge alla sentenza stessa (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 16 e 17/1977, 10/1979 - cfr. OO. nn. 63 e 64/1978
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte