Sentenza 76/1981 (ECLI:IT:COST:1981:76)
Massima numero 14409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
03/04/1981; Decisione del
03/04/1981
Deposito del 26/05/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/81 E. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - CREDITI DI LAVORO - RISARCIMENTO DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI SUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI - PRECEDENTE PRONUNCIA DI INFONDATEZZA SEGUITA DA ORDINANZE DI MANIFESTA INFONDATEZZA - PERSISTENZA DEI MOTIVI POSTI A BASE DELLE PRECEDENTI DECISIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE ANCHE IN RELAZIONE A PARAMETRI ULTERIORI.
SENT. 76/81 E. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - CREDITI DI LAVORO - RISARCIMENTO DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI SUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI - PRECEDENTE PRONUNCIA DI INFONDATEZZA SEGUITA DA ORDINANZE DI MANIFESTA INFONDATEZZA - PERSISTENZA DEI MOTIVI POSTI A BASE DELLE PRECEDENTI DECISIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE ANCHE IN RELAZIONE A PARAMETRI ULTERIORI.
Testo
La questione invero e' gia' stata oggetto di una pronuncia di infondatezza e non sussistono motivi per discostarsi da tale orientamento, attesa - in una visione globale del fenomeno del lavoro che prescinda dalla considerazione di casi marginali - le persistenti diversita' tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, che giustificano una tutela piu' penetrante del primo. Va dunque dichiarata manifestamente infondata anche in relazione agli ulteriori parametri invocati la questione proposta in quanto la norma impugnata, sollevando il solo lavoratore subordinato da ogni onere probatorio circa il maggior danno subito a seguito dell'inflazione, istituirebbe cosi' una discriminazione a danno delle altre categorie di creditori per motivi di lavoro come i commercianti o gli artigiani. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 35 Cost.) - cfr. S. nn. 130/1973, 13/1977; cfr. O. nn. 63 e 64/1978.
La questione invero e' gia' stata oggetto di una pronuncia di infondatezza e non sussistono motivi per discostarsi da tale orientamento, attesa - in una visione globale del fenomeno del lavoro che prescinda dalla considerazione di casi marginali - le persistenti diversita' tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, che giustificano una tutela piu' penetrante del primo. Va dunque dichiarata manifestamente infondata anche in relazione agli ulteriori parametri invocati la questione proposta in quanto la norma impugnata, sollevando il solo lavoratore subordinato da ogni onere probatorio circa il maggior danno subito a seguito dell'inflazione, istituirebbe cosi' una discriminazione a danno delle altre categorie di creditori per motivi di lavoro come i commercianti o gli artigiani. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 35 Cost.) - cfr. S. nn. 130/1973, 13/1977; cfr. O. nn. 63 e 64/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte