Sentenza 76/1981 (ECLI:IT:COST:1981:76)
Massima numero 14411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
03/04/1981; Decisione del
03/04/1981
Deposito del 26/05/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/81 G. PROCEDIMENTO CIVILE - CREDITI PECUNIARI - ESECUTIVITA' PROVVISORIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUELLO PIU' FAVOREVOLE PREVISTO PER I CREDITI DI LAVORO - GIUSTIFICAZIONE DELLA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 76/81 G. PROCEDIMENTO CIVILE - CREDITI PECUNIARI - ESECUTIVITA' PROVVISORIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUELLO PIU' FAVOREVOLE PREVISTO PER I CREDITI DI LAVORO - GIUSTIFICAZIONE DELLA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La concessione della esecutivita' provvisoria delle sentenze di primo grado di condanna disposta per i crediti di lavoro trova il suo fondamento nella particolare natura dei crediti di lavoro, i quali sono destinati alla soddisfazione di esigenze primarie del lavoratore, che il legislatore ha inteso agevolare, predisponendo strumenti idonei alla sollecita realizzazione del credito. Tali peculiarita' non sussistono per gli altri crediti pecuniari e pertanto e' razionalmente giustificato il diverso trattamento ad essi riservato dalla regola, di carattere generale, contenuta nella disposizione impugnata, che peraltro offre possibilita' di ampia applicazione nell'ambito del processo ordinario. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 282 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
La concessione della esecutivita' provvisoria delle sentenze di primo grado di condanna disposta per i crediti di lavoro trova il suo fondamento nella particolare natura dei crediti di lavoro, i quali sono destinati alla soddisfazione di esigenze primarie del lavoratore, che il legislatore ha inteso agevolare, predisponendo strumenti idonei alla sollecita realizzazione del credito. Tali peculiarita' non sussistono per gli altri crediti pecuniari e pertanto e' razionalmente giustificato il diverso trattamento ad essi riservato dalla regola, di carattere generale, contenuta nella disposizione impugnata, che peraltro offre possibilita' di ampia applicazione nell'ambito del processo ordinario. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 282 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte