Sentenza 76/1981 (ECLI:IT:COST:1981:76)
Massima numero 14413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
03/04/1981; Decisione del
03/04/1981
Deposito del 26/05/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/81 I. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - CREDITI DI LAVORO - ORDINANZA DI PAGAMENTO DI SOMME A TITOLO PROVVISORIO - REVOCABILITA' SOLO CON LA SENTENZA CHE DECIDE LA CAUSA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA REVOCA PREVISTA NEL RITO ORDINARIO - RAGIONI GIUSTIFICATRICI DELLA SPECIALE DISCIPLINA - INFONDATEZZA.
SENT. 76/81 I. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - CREDITI DI LAVORO - ORDINANZA DI PAGAMENTO DI SOMME A TITOLO PROVVISORIO - REVOCABILITA' SOLO CON LA SENTENZA CHE DECIDE LA CAUSA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA REVOCA PREVISTA NEL RITO ORDINARIO - RAGIONI GIUSTIFICATRICI DELLA SPECIALE DISCIPLINA - INFONDATEZZA.
Testo
La peculiarita' dei crediti di lavoro e l'esigenza del sollecito soddisfacimento di bisogni primari del lavoratore inducono a ritenere razionalmente giustificata la disposizione impugnata che prevede, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, la revocabilita' dell'ordinanza che concede la provvisionale soltanto con la sentenza che decide la causa, giacche' questo particolare trattamento e' ispirato alla realizzazione delle anzidette esigenze, escludendo la possibilita' di una immediata reazione della controparte che vanifichi l'urgente attuazione della garanzia alla quale, invece, tende la legge. Sulla base delle stesse argomentazioni inoltre la disposizione impugnata non puo' ritenersi lesiva dell'art. 24 Cost., essendo giurisprudenza costante di questa Corte che il rispetto del diritto di difesa consente che le relative modalita' di esercizio siano regolate secondo le caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, mentre la medesima disposizione, essendo rispondente a razionale giustificazione ed aderente alle caratteristiche del procedimento, non incide minimamente sulla sostanza del potere-dovere dell'organo giurisdizionale chiamato a decidere in materia. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost.). - cfr. S. n. 16/1977
La peculiarita' dei crediti di lavoro e l'esigenza del sollecito soddisfacimento di bisogni primari del lavoratore inducono a ritenere razionalmente giustificata la disposizione impugnata che prevede, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, la revocabilita' dell'ordinanza che concede la provvisionale soltanto con la sentenza che decide la causa, giacche' questo particolare trattamento e' ispirato alla realizzazione delle anzidette esigenze, escludendo la possibilita' di una immediata reazione della controparte che vanifichi l'urgente attuazione della garanzia alla quale, invece, tende la legge. Sulla base delle stesse argomentazioni inoltre la disposizione impugnata non puo' ritenersi lesiva dell'art. 24 Cost., essendo giurisprudenza costante di questa Corte che il rispetto del diritto di difesa consente che le relative modalita' di esercizio siano regolate secondo le caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, mentre la medesima disposizione, essendo rispondente a razionale giustificazione ed aderente alle caratteristiche del procedimento, non incide minimamente sulla sostanza del potere-dovere dell'organo giurisdizionale chiamato a decidere in materia. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost.). - cfr. S. n. 16/1977
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte