Sentenza 76/1981 (ECLI:IT:COST:1981:76)
Massima numero 14414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
03/04/1981; Decisione del
03/04/1981
Deposito del 26/05/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/81 L. OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE DELLA PROVA - DISCRIMINAZIONE TRA CREDITI DI VALUTA E CREDITI DI VALORE - GIUSTIFICAZIONE DELLA DIVERSITA' DI DISCIPLINA, IN CONSIDERAZIONE DELLA DIVERSITA' DELL'OGGETTO E DELLA POSSIBILITA' CHE TALE PROVA SI FONDI SU PRESUNZIONI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 76/81 L. OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE DELLA PROVA - DISCRIMINAZIONE TRA CREDITI DI VALUTA E CREDITI DI VALORE - GIUSTIFICAZIONE DELLA DIVERSITA' DI DISCIPLINA, IN CONSIDERAZIONE DELLA DIVERSITA' DELL'OGGETTO E DELLA POSSIBILITA' CHE TALE PROVA SI FONDI SU PRESUNZIONI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La differenza di oggetto tra obbligazioni pecuniarie e obbligazioni di valore giustifica la differente disciplina dell'onere della prova del maggior danno subito in caso di inadempimento e conseguente a svalutazione monetaria, cio' tanto piu' perche' la giurisprudenza piu' recente ha ammesso che la dimostrazione di tale danno da parte del titolare del credito pecuniario possa fondarsi anche su presunzioni siffatte che consentano al giudice di pervenire, caso per caso, con esclusione di ogni automatismo, ad una determinazione che, secondo il suo prudente apprezzamento, informato anche eventualmente a criteri di equita', rispecchi tuttavia l'effettiva incidenza dell'inadempimento sul patrimonio del singolo creditore in relazione alla svalutazione monetaria. E' pertanto infondata la censura di ingiustificata discriminazione mossa alla norma impugnata in quanto escluderebbe, in materia di crediti pecuniari, la risarcibilita' del danno da svalutazione monetaria derivante al creditore dall'inadempimento del debitore, mentre, per i crediti di valore, la rivalutazione sarebbe senz'altro operante ai fini suddetti (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1224 c.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
La differenza di oggetto tra obbligazioni pecuniarie e obbligazioni di valore giustifica la differente disciplina dell'onere della prova del maggior danno subito in caso di inadempimento e conseguente a svalutazione monetaria, cio' tanto piu' perche' la giurisprudenza piu' recente ha ammesso che la dimostrazione di tale danno da parte del titolare del credito pecuniario possa fondarsi anche su presunzioni siffatte che consentano al giudice di pervenire, caso per caso, con esclusione di ogni automatismo, ad una determinazione che, secondo il suo prudente apprezzamento, informato anche eventualmente a criteri di equita', rispecchi tuttavia l'effettiva incidenza dell'inadempimento sul patrimonio del singolo creditore in relazione alla svalutazione monetaria. E' pertanto infondata la censura di ingiustificata discriminazione mossa alla norma impugnata in quanto escluderebbe, in materia di crediti pecuniari, la risarcibilita' del danno da svalutazione monetaria derivante al creditore dall'inadempimento del debitore, mentre, per i crediti di valore, la rivalutazione sarebbe senz'altro operante ai fini suddetti (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1224 c.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte