Sentenza 80/1981 (ECLI:IT:COST:1981:80)
Massima numero 10024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
08/04/1981; Decisione del
08/04/1981
Deposito del 01/06/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 80/81. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE SPECIALE - CONDIZIONI PER LO STATO DI ADOTTABILITA' - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MINORI INFRAOTTENNI E MINORI CHE HANNO SUPERATO L'OTTAVO ANNO DI ETA', AI QUALI E' PRECLUSA L'ADOZIONE SPECIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - EVENTUALE ESTENSIONE DELL'ISTITUTO A TUTTI I MINORI - SPETTA AL LEGISLATORE.
SENT. 80/81. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE SPECIALE - CONDIZIONI PER LO STATO DI ADOTTABILITA' - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MINORI INFRAOTTENNI E MINORI CHE HANNO SUPERATO L'OTTAVO ANNO DI ETA', AI QUALI E' PRECLUSA L'ADOZIONE SPECIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - EVENTUALE ESTENSIONE DELL'ISTITUTO A TUTTI I MINORI - SPETTA AL LEGISLATORE.
Testo
L'adozione speciale puo` essere consentita alle condizioni ed entro i limiti risultanti dalle scelte discrezionali che il legislatore abbia posto in essere in modo adeguato e razionale, attenendo al merito della normativa la concreta determinazione di una disciplina fondata sul presupposto che i primi otto anni di eta` rappresentano il periodo piu` adatto per un buon inserimento nella famiglia adottiva; compete poi allo stesso legislatore, nel quadro, tra l'altro, delle misure da adottare per dare attuazione alla Convenzione europea in materia di adozione dei minori firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, valutare la possibilita` dell'estensione dell'accesso all'istituto a tutti i minori. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 314/4, primo e terzo comma, codice civile). - cfr. S. nn. 145/69 e 158/71.
L'adozione speciale puo` essere consentita alle condizioni ed entro i limiti risultanti dalle scelte discrezionali che il legislatore abbia posto in essere in modo adeguato e razionale, attenendo al merito della normativa la concreta determinazione di una disciplina fondata sul presupposto che i primi otto anni di eta` rappresentano il periodo piu` adatto per un buon inserimento nella famiglia adottiva; compete poi allo stesso legislatore, nel quadro, tra l'altro, delle misure da adottare per dare attuazione alla Convenzione europea in materia di adozione dei minori firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, valutare la possibilita` dell'estensione dell'accesso all'istituto a tutti i minori. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 314/4, primo e terzo comma, codice civile). - cfr. S. nn. 145/69 e 158/71.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte