Ordinanza 85/1981 (ECLI:IT:COST:1981:85)
Massima numero 14508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
08/04/1981; Decisione del
08/04/1981
Deposito del 01/06/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 85/81. TRIBUTI IN GENERE - IN.V.IM. (IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI) - DISCIPLINA RELATIVA - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CALCOLO DELL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - NON PREVEDONO CHE L'INCREMENTO DI VALORE, SOGGETTO AD INVIM, SIA DEPURATO DELLE VARIAZIONI NOMINALI DOVUTE A SVALUTAZIONE MONETARIA - ASSUNTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - QUESTIONI GIA' DECISE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
ORD. 85/81. TRIBUTI IN GENERE - IN.V.IM. (IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI) - DISCIPLINA RELATIVA - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CALCOLO DELL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - NON PREVEDONO CHE L'INCREMENTO DI VALORE, SOGGETTO AD INVIM, SIA DEPURATO DELLE VARIAZIONI NOMINALI DOVUTE A SVALUTAZIONE MONETARIA - ASSUNTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - QUESTIONI GIA' DECISE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 53, comma primo, Cost. - degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (e successive modificazioni), "in quanto non prevedono che l'incremento di valore, soggetto ad INVIM, sia depurato delle variazioni nominali dovute a svalutazione monetaria", e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, postoche': la Corte ha gia' deciso dette questioni, dichiarando la illegittimita' costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 643/1972 e dell'art. 8 della legge 904/77, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 dello stesso d.P.R. 643/72, proposte con riguardo agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost.; nelle ordinanze di rinvio non sono stati prospettati profili nuovi, ne' addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; successivamente alla decisione della Corte la disciplina normativa dell'INVIM e' stata modificata con decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. 643/72, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non puo' in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3), per cui si rende necessario che le Commissioni tributarie di provenienza accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. - S. n. 126/1979. O. nn. 39/1980; 86/1980; 104/1980; 148/1980; 60/1981; 86/1981.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 53, comma primo, Cost. - degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (e successive modificazioni), "in quanto non prevedono che l'incremento di valore, soggetto ad INVIM, sia depurato delle variazioni nominali dovute a svalutazione monetaria", e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, postoche': la Corte ha gia' deciso dette questioni, dichiarando la illegittimita' costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 643/1972 e dell'art. 8 della legge 904/77, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 dello stesso d.P.R. 643/72, proposte con riguardo agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost.; nelle ordinanze di rinvio non sono stati prospettati profili nuovi, ne' addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; successivamente alla decisione della Corte la disciplina normativa dell'INVIM e' stata modificata con decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. 643/72, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non puo' in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3), per cui si rende necessario che le Commissioni tributarie di provenienza accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. - S. n. 126/1979. O. nn. 39/1980; 86/1980; 104/1980; 148/1980; 60/1981; 86/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte