Sentenza 92/1981 (ECLI:IT:COST:1981:92)
Massima numero 14366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
09/04/1981; Decisione del
09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 92/81 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - BENEFICI COMBATTENTISTICI - PREVISIONE A FAVORE DI DIPENDENTI DI ENTI E ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO - RELATIVO ONERE FINANZIARIO A CARICO DELL'ENTE O ISTITUTO, DATORE DI LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 92/81 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - BENEFICI COMBATTENTISTICI - PREVISIONE A FAVORE DI DIPENDENTI DI ENTI E ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO - RELATIVO ONERE FINANZIARIO A CARICO DELL'ENTE O ISTITUTO, DATORE DI LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Anche soggetti diversi dallo Stato possono essere chiamati a sopportare l'onere finanziario derivante da previdenze e benefici per eventi bellici - in ordine alla cui disposizione vige comunque la competenza esclusiva dello Stato (v. sent. n. 27/1965) - restando invece nella discrezionalita' del legislatore, ove razionalmente esercitata, imporre, nei limiti delle norme della Costituzione, ai suddetti, l'adempimento di tale compito, in relazione ai doveri di solidarieta' politica, economica e sociale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 2 e 52 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, il quale addossa all'ente, istituto o azienda, datore di lavoro, l'onere finanziario - derivante dall'applicazione dell'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 - relativo all'erogazione di benefici combattentistici). - S. nn. 27/1965 e 12/1972.
Anche soggetti diversi dallo Stato possono essere chiamati a sopportare l'onere finanziario derivante da previdenze e benefici per eventi bellici - in ordine alla cui disposizione vige comunque la competenza esclusiva dello Stato (v. sent. n. 27/1965) - restando invece nella discrezionalita' del legislatore, ove razionalmente esercitata, imporre, nei limiti delle norme della Costituzione, ai suddetti, l'adempimento di tale compito, in relazione ai doveri di solidarieta' politica, economica e sociale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 2 e 52 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, il quale addossa all'ente, istituto o azienda, datore di lavoro, l'onere finanziario - derivante dall'applicazione dell'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 - relativo all'erogazione di benefici combattentistici). - S. nn. 27/1965 e 12/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 52
Altri parametri e norme interposte