Sentenza 92/1981 (ECLI:IT:COST:1981:92)
Massima numero 14368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  09/04/1981;  Decisione del  09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14366  14367  14369  14371  14372  15120


Titolo
SENT. 92/81 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - BENEFICI COMBATTENTISTICI - PREVISIONE A FAVORE DI DIPENDENTI DI ENTI E ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO - RELATIVO ONERE FINANZIARIO A CARICO DELL'ENTE O ISTITUTO DATORE DI LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La legge n. 336 del 1970 e la legge n. 824 del 1971, nel concedere benefici al personale ex combattente, hanno promosso un primo passo concreto verso la riforma della pubblica amministrazione: in tale contesto non puo' ritenersi irragionevole che la scelta del soggetto tenuto all'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 4 della legge n. 336 del 1970, sia caduta sull'ente, istituto o azienda datore di lavoro, sulla cui situazione specifica, peraltro, il giudizio e' evidentemente riservato al merito politico-legislativo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824). - S. n. 194/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte