Sentenza 92/1981 (ECLI:IT:COST:1981:92)
Massima numero 14371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  09/04/1981;  Decisione del  09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14366  14367  14368  14369  14372  15120


Titolo
SENT. 92/81 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIRITTO A FAVORE DI DIPENDENTI DI COMUNI, AZIENDE MUNICIPALIZZATE E RELATIVI CONSORZI - ONERI FINANZIARI A CARICO DI TALI ENTI, DATORI DI LAVORO - MANCATA INDICAZIONE DEI MEZZI PER FARVI FRONTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN "PARTE QUA".

Testo
Il collegamento finanziario esistente tra gli enti rientranti nella c.d. finanza pubblica allargata e lo Stato e' tale da dare luogo ad un unico complesso (art. 27, legge n. 468 del 1978) con la conseguenza che a tali enti - in applicazione del principio costituzionale di cui all'art. 81, quarto comma, Cost. - non possono essere addossate nuove e maggiori spese, senza che siano indicati i mezzi con cui farvi fronte. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari, posti a loro carico, derivanti dall'erogazione di benefici combattentistici a favore dei propri dipendenti. Tale dichiarazione di illegittimita' costituzionale assorbe peraltro la questione di costituzionalita', concernente la stessa norma, sollevata in riferimento agli artt. 5, 114 e 128 Cost.. - S. nn. 9/1958 e 54/1958; 7/1959, 11/1959, 47/1959 e 66/1959; 31/1961 e 32/1961.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte