Sentenza 92/1981 (ECLI:IT:COST:1981:92)
Massima numero 14372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  09/04/1981;  Decisione del  09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14366  14367  14368  14369  14371  15120


Titolo
SENT. 92/81 F. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - BENEFICI COMBATTENTISTICI - PREVISIONE A FAVORE DI DIPENDENTI DA ISTITUTO DI BENEFICENZA E ENTE PUBBLICO ECONOMICO - RELATIVO ONERE FINANZIARIO A CARICO DELL'ISTITUTO O ENTE, DATORE DI LAVORO - MANCATA INDICAZIONE DEI MEZZI PER FARVI FRONTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il disposto di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., concernente l'obbligo di copertura per nuove e maggiori spese, non e' applicabile agli istituti di beneficenza ne' agli enti pubblici economici, non potendo questi essere compresi (artt. 25 e 27, legge n. 468 del 1978) nel complesso della finanza pubblica allargata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, il quale addossa all'ente, istituto o azienda, datore di lavoro, l'onere finanziario - derivante dall'applicazione dell'art. 4, della legge 24 maggio 1970, n. 336 - relativo all'erogazione di benefici combattentistici).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte