Sentenza 93/1981 (ECLI:IT:COST:1981:93)
Massima numero 11506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
09/04/1981; Decisione del
09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 93/81 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - RENDITA DELL'INFORTUNATO - CAPITALIZZAZIONE - IMPOSIZIONE DELLA CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA DEL LAVORATORE INFORTUNATO ALLA SCADENZA DEL DECENNIO QUALORA IL GRADO D'INVALIDITA' RISULTI COMPRESO FRA IL 10 ED IL 16% - SCELTA DI FINANZA ASSICURATIVA, COERENTE CON IL DISPOSTO DELLA LEGGE DI DELEGA - NON INVOCABILITA' DELLA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO TRA INFORTUNI MONOCRONI E POLICRONI, AVENDO L'INTERESSATA SUBITO UN SOLO INCIDENTE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 93/81 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - RENDITA DELL'INFORTUNATO - CAPITALIZZAZIONE - IMPOSIZIONE DELLA CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA DEL LAVORATORE INFORTUNATO ALLA SCADENZA DEL DECENNIO QUALORA IL GRADO D'INVALIDITA' RISULTI COMPRESO FRA IL 10 ED IL 16% - SCELTA DI FINANZA ASSICURATIVA, COERENTE CON IL DISPOSTO DELLA LEGGE DI DELEGA - NON INVOCABILITA' DELLA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO TRA INFORTUNI MONOCRONI E POLICRONI, AVENDO L'INTERESSATA SUBITO UN SOLO INCIDENTE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'istituto della liquidazione autoritativa e` stato introdotto dalla legge di delega negli stessi termini in cui e` stato recepito nella disposizione impugnata (che impone la capitalizzazione della rendita qualora alla scadenza del decennio il grado di inabilita` risulti compreso tra il 10% e il 16%, senza distinzione tra il caso di infortuni monocroni e quello di infortuni policroni). Inoltre, chi ha subito un solo infortunio non puo` attualmente dolersi del diverso trattamento - che avrebbe nel caso (del tutto ipotetico) di secondo infortunio - rispetto a chi subisse due infortuni in tempi diversi, per il primo dei quali non fosse stata invece capitalizzata la relativa rendita. Infine, la capitalizzazione in luogo della rendita, come modo di indennizzo del lavoratore infortunato, non implica sotto alcun aspetto attentato agli artt. 35 e 38 Cost., ma si risolve in una scelta di finanza assicurativa. Deve pertanto dichiararsi infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 75 d.P.R. n. 1124 del 1965, in relazione all'art. 212 dello stesso d.P.R. e in riferimento agli artt. 3, 35, 38 e 76 Cost..
L'istituto della liquidazione autoritativa e` stato introdotto dalla legge di delega negli stessi termini in cui e` stato recepito nella disposizione impugnata (che impone la capitalizzazione della rendita qualora alla scadenza del decennio il grado di inabilita` risulti compreso tra il 10% e il 16%, senza distinzione tra il caso di infortuni monocroni e quello di infortuni policroni). Inoltre, chi ha subito un solo infortunio non puo` attualmente dolersi del diverso trattamento - che avrebbe nel caso (del tutto ipotetico) di secondo infortunio - rispetto a chi subisse due infortuni in tempi diversi, per il primo dei quali non fosse stata invece capitalizzata la relativa rendita. Infine, la capitalizzazione in luogo della rendita, come modo di indennizzo del lavoratore infortunato, non implica sotto alcun aspetto attentato agli artt. 35 e 38 Cost., ma si risolve in una scelta di finanza assicurativa. Deve pertanto dichiararsi infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 75 d.P.R. n. 1124 del 1965, in relazione all'art. 212 dello stesso d.P.R. e in riferimento agli artt. 3, 35, 38 e 76 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte