Sentenza 93/1981 (ECLI:IT:COST:1981:93)
Massima numero 11507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  09/04/1981;  Decisione del  09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11506  11508  11509


Titolo
SENT. 93/81 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - RENDITA DELL'INFORTUNATO - CAPITALIZZAZIONE - INFORTUNI POLICRONI - ESCLUSIONE DI UNA RENDITA COMPLESSIVA SE IL PRIMO INCIDENTE SIA STATO LIQUIDATO A CAPITALE - SCELTA DI FINANZA ASSICURATIVA CON RIGUARDO ALLA PREFERENZA ACCORDATA ALLA CAPITALIZZAZIONE - MARGINALITA' ED ECCEZIONALITA' RESIDUALI DELLE IPOTESI IN CUI E' CONSENTITA LA COSTITUZIONE DI UN'UNICA RENDITA.

Testo
La sostituzione della capitalizzazione alla rendita si esaurisce in una scelta di finanza assicurativa, sul cui nocumento o vantaggio in avvenire per l'infortunato operano complessi fenomeni economici ai quali e` estraneo l'art. 38, comma 2; inoltre non e` dimostrato ne` allo stato degli atti dimostrabile che il capitale, nel quale e` stata trasformata la rendita, riesca al lavoratore utile in minor misura del godimento della rendita stessa. In secondo luogo la disciplina, disposta in via normale con la disposizione impugnata non puo` compararsi con quella prevista per ipotesi eccezionali. Debbono pertanto ritenersi non fondate le questioni di illegittimita` costituzionale dell'art. 79 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e del combinato disposto dello stesso articolo - con particolare riferimento all'inciso "o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75" - e dell'art. 80 del medesimo d.P.R. in riferimento agli artt. 3 e 38, comma 2, Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte