Sentenza 93/1981 (ECLI:IT:COST:1981:93)
Massima numero 11508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  09/04/1981;  Decisione del  09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11506  11507  11509


Titolo
SENT. 93/81 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - RENDITA DELL'INFORTUNATO - CAPITALIZZAZIONE - INFORTUNI POLICRONI - ESCLUSIONE DI UNA RENDITA COMPLESSIVA SE IL PRIMO INCIDENTE SIA STATO LIQUIDATO A CAPITALE - ADERENZA DEL PRINCIPIO DELLA CAPITALIZZAZIONE ALLA LEGGE DI DELEGA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La esclusione dell'attribuzione di una rendita complessiva nel caso di infortunio successivo ad altro gia` liquidato in capitale, secondo il nuovo regime, non e` in contrasto con la legge di delega, ma costituisce anzi la logica articolazione di un principio, da essa desumibile: ed esattamente dalla norma dell'art. 5 u.c. che prevede (in via eccezionale) la rivalutazione con rendita complessiva per le sole ipotesi di capitalizzazione da riscatto volontario ex legge 1958 (le altre, ex t.u. 1904, essendo a quella data ormai esaurite). E' pertanto infondata la questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 75, 79 e 80 d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 nella parte in cui, per essere intervenuta la capitalizzazione della rendita relativamente al primo infortunio, esclude il diritto ad una rendita corrispondente al grado di invalidita` derivata da due infortuni policroni in riferimento all'art. 76 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte