Sentenza 93/1981 (ECLI:IT:COST:1981:93)
Massima numero 11509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  09/04/1981;  Decisione del  09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11506  11507  11508


Titolo
SENT. 93/81 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - RENDITA DELL'INFORTUNATO - CAPITALIZZAZIONE - CALCOLO SUL MINIMO DELLA RETRIBUZIONE ANNUA - RISPONDENZA NECESSITATA A MEDIE DEL CALCOLO RELATIVO - INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI INCIDENTALI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il minimo retributivo da prendere a base della capitalizzazione della rendita dell'infortunato, secondo il disposto dell'art. 116 comma 3 cui rinvia la norma impugnata, e` quello fissato per ogni triennio, con decreto ministeriale, risultante dalla media delle "retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennita` per inabilita` temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso". Trattasi quindi di una media. E se si riflette che la finanza assicurativa non puo` non procedere che per grandi numeri ed ancorarsi, appunto alle medie, deve concludersi che il meccanismo di commisurazione previsto dalla disposizione denunciata non viola gli invocati parametri costituzionali. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 75 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone la capitalizzazione della rendita, calcolata nel minimo della retribuzione annua, sollevata in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte