Sentenza 94/1981 (ECLI:IT:COST:1981:94)
Massima numero 11775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
09/04/1981; Decisione del
09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11776
Titolo
SENT. 94/81 A. REGIONI IN GENERE - FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - REGIONE VENETO - LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 468, ART. 31 - CONTI VINCOLATI DELLE REGIONI PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - INSUSSISTENZA DI UNA ANOMALO CONTROLLO STATALE SULLA GESTIONE REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 94/81 A. REGIONI IN GENERE - FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - REGIONE VENETO - LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 468, ART. 31 - CONTI VINCOLATI DELLE REGIONI PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - INSUSSISTENZA DI UNA ANOMALO CONTROLLO STATALE SULLA GESTIONE REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 468 che impone alle regioni a statuto ordinario e speciale di tenere in conti correnti presso la tesoreria dello Stato le disponibilita` derivanti da assegnazioni e contribuzioni a carico dello Stato non viola l'art. 119 Cost. ne` gli artt. 115 e 123 della carta costituzionale in quanto non riguarda le entrate acquisite direttamente dalle Regioni e non ha di mira le singole misure regionali di spesa, limitandosi a regolare i ritmi di accreditamento dei fondi provenienti dal bilancio statale dalla tesoreria dello Stato alle tesorerie delle Regioni e non risolvendosi, percio`, in un anomalo strumento di controllo statale sulla gestione finanziaria regionale. (Infondatezza - in relazione agli artt. 119, 115 e 123 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 468 sollevata dalla Regione Veneto).
L'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 468 che impone alle regioni a statuto ordinario e speciale di tenere in conti correnti presso la tesoreria dello Stato le disponibilita` derivanti da assegnazioni e contribuzioni a carico dello Stato non viola l'art. 119 Cost. ne` gli artt. 115 e 123 della carta costituzionale in quanto non riguarda le entrate acquisite direttamente dalle Regioni e non ha di mira le singole misure regionali di spesa, limitandosi a regolare i ritmi di accreditamento dei fondi provenienti dal bilancio statale dalla tesoreria dello Stato alle tesorerie delle Regioni e non risolvendosi, percio`, in un anomalo strumento di controllo statale sulla gestione finanziaria regionale. (Infondatezza - in relazione agli artt. 119, 115 e 123 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 468 sollevata dalla Regione Veneto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte