Sentenza 235/2020 (ECLI:IT:COST:2020:235)
Massima numero 42573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  22/10/2020;  Decisione del  22/10/2020
Deposito del 10/11/2020; Pubblicazione in G. U. 11/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  42571  42572  42574


Titolo
Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico dei dipendenti regionali - Estensione del trattamento anticipato di pensione (c.d. "quota 100") e del finanziamento della indennità di fine servizio - Violazione del principio di copertura finanziaria delle spese - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 7 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2019, che, al comma 1, estende ai dipendenti della Regione l'applicazione degli istituti del trattamento anticipato di pensione (c.d. "quota 100", ossia la sommatoria tra il requisito dell'età anagrafica non inferiore ad anni 62 e il requisito dell'anzianità contributiva non inferiore ad anni 38) e del finanziamento dell'indennità di fine servizio (che consente ai beneficiari della c.d. "quota 100" di conseguire detta indennità in via anticipata rispetto al momento di maturazione dei requisiti ordinari di accesso alla pensione), mentre, al comma 2, individua, per i dipendenti regionali di cui all'art. 52, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, requisiti e modalità del trattamento pensionistico, escludendo, dai primi, l'incremento della speranza di vita di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e stabilendo, quanto alle seconde, la decorrenza del trattamento di quiescenza dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici. Le argomentazioni della difesa regionale a sostegno della coerenza della clausola di invarianza finanziaria, posta dal comma 3 dell'art. 7 impugnato dal Governo, con la spesa previdenziale che comporta la norma censurata a carico del bilancio regionale - gravato (in via diretta o indiretta) dalla spesa per il trattamento di quiescenza e per l'indennità di fine servizio dei dipendenti della Regione - sono generiche e prive di riscontri; esse evocano, peraltro, un assunto - quello del risparmio di spesa in ragione della minore consistenza economica del trattamento di pensione rispetto a quello stipendiale, senza ulteriori oneri sotto quest'ultimo profilo in mancanza di nuove assunzioni - che (al di là della carenza di effettiva dimostrazione) non è neppure concludente, in quanto la sostenibilità del sistema pensionistico regionale - anch'esso espressione dell'art. 38 Cost. - vedrebbe, da un lato, aumentato il carico finanziario della spesa per i trattamenti di quiescenza (in ragione della più giovane età dei pensionati) e, dall'altro, non sarebbe sostenuto, nel tempo, da adeguate risorse contributive in assenza di nuove assunzioni. Donde un disequilibrio finanziario il cui rimedio non potrebbe che essere - come, del resto, è nel sistema attuale gestito "a ripartizione" − l'assunzione dei relativi oneri a carico del bilancio regionale, che la norma denunciata non indica affatto.

Al fine della necessaria copertura finanziaria delle spese ai sensi dell'art. 81, terzo comma, Cost., una legge "complessa" dovrebbe essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall'indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e dall'articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse già disponibili. (Precedente citato: sentenza n. 227 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  06/08/2019  n. 14  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte