Sentenza 94/1981 (ECLI:IT:COST:1981:94)
Massima numero 11776
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  09/04/1981;  Decisione del  09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11775


Titolo
SENT. 94/81 B. REGIONI IN GENERE - FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - REGIONE VENETO - LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 468, ART. 36 - GIACENZA DI FONDI STATALI ATTRIBUITI ALLE REGIONI PRESSO AZIENDE DI CREDITO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - NORMA TRANSITORIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 36 della legge 5 agosto 1978 n. 468 ha consentito alle Regioni di mantenere - presso le aziende di credito facenti servizio di cassa per le regioni stesse - disponibilita` provenienti dal bilancio dello Stato per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione della legge n. 468/1978 e per una consistenza pari a quella posta in essere alla data del 30 giugno 1978: e poiche` si tratta di una norma di carattere transitorio, emanata al fine di evitare scoperti in pregiudizio di coloro che avevano rapporti con le suddette aziende di credito, e` dubbio che esista un interesse della Regione a coltivare l'impugnazione e l'impugnazione stessa e` comunque infondata non ricorrendo alcuna lesione dell'autonomia finanziaria regionale. (Infondatezza - in relazione agli artt. 119, 115 e 123 Cost. della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 36 della legge 5 agosto 1978 n. 468 sollevata dalla Regione Veneto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte