Sentenza 95/1981 (ECLI:IT:COST:1981:95)
Massima numero 9596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  09/04/1981;  Decisione del  09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9597  9598  9599  9600  9601  9602  9603  15583


Titolo
SENT. 95/81 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - FINANZE REGIONALI - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - VERSAMENTO DALLO STATO ALLE REGIONI IN UNICA SOLUZIONE ALL'INIZIO DELL'ANNO SUCCESSIVO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 3 della legge 27 aprile 1978, n. 182 si limita a prevedere che il versamento del contributo di solidarieta` nazionale in favore delle regioni avvenga nell'anno successivo a quello al quale si riferisce e non gia` all'inizio dell'anno successivo ed in unica soluzione (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 20 e 38 dello Statuto della Regione siciliana, dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468 che disciplina le modalita` del versamento dei fondi statali alle regioni disponendo che lo stesso avvenga trimestralmente).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 20

statuto regione Sicilia  art. 38

Altri parametri e norme interposte