Sentenza 95/1981 (ECLI:IT:COST:1981:95)
Massima numero 9597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  09/04/1981;  Decisione del  09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9596  9598  9599  9600  9601  9602  9603  15583


Titolo
SENT. 95/81 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - FINANZE REGIONALI - ENTRATE ERARIALI RISCOSSE DALLA REGIONE - APPLICABILITA' DELL'ART. 31 LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468 - ESCLUSIONE - QUESTIONE NON FONDATA DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le entrate erariali riscosse dalla Regione Siciliana, a differenza di quelle fornite alla stessa regione dallo Stato per il contributo di cui all'art. 38 dello Statuto speciale, non provenendo sostanzialmente dal bilancio dello Stato, non sono, per loro natura, soggette al procedimento previsto dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale di tale disposizione, in riferimento agli artt. 19 e 36 dello Statuto speciale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 19

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte