Sentenza 95/1981 (ECLI:IT:COST:1981:95)
Massima numero 9598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
09/04/1981; Decisione del
09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 95/81 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - FINANZE REGIONALI - DEPOSITO TRANSITORIO PRESSO AZIENDE DI CREDITO DI FONDI DI PROVENIENZA STATALE - VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 95/81 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - FINANZE REGIONALI - DEPOSITO TRANSITORIO PRESSO AZIENDE DI CREDITO DI FONDI DI PROVENIENZA STATALE - VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel consentire in via transitoria, alle Regioni di mantenere disponibilita` finanziarie presso le aziende di credito esercenti il servizio di cassa per le regioni stesse, non viola gli artt. 1, 20, 36 e 38 dello Statuto della Regione siciliana.
L'art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel consentire in via transitoria, alle Regioni di mantenere disponibilita` finanziarie presso le aziende di credito esercenti il servizio di cassa per le regioni stesse, non viola gli artt. 1, 20, 36 e 38 dello Statuto della Regione siciliana.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 1
statuto regione Sicilia
art. 20
statuto regione Sicilia
art. 36
statuto regione Sicilia
art. 38
Altri parametri e norme interposte