Sentenza 95/1981 (ECLI:IT:COST:1981:95)
Massima numero 9599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  09/04/1981;  Decisione del  09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9596  9597  9598  9600  9601  9602  9603  15583


Titolo
SENT. 95/81 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - FINANZE REGIONALI - PREVISIONE DELLA ESPERIBILITA' DELLA IMPUGNATIVA DI MERITO DA PARTE DEL GOVERNO - MANCATA PREVISIONE DI TALE IMPUGNATIVA NELLO STATUTO SICILIANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La questione di merito per contrasto di interessi puo` essere promossa dal Governo nei confronti delle leggi delle regioni ad autonomia differenziata solo quando gli statuti speciali di tali regioni contengono disposizioni corrispondenti a quelli dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - che prevede la possibilita` per il Governo di promuovere le questioni di merito per contrato di interessi nel caso in cui i bilanci regionali non si armonizzino con il bilancio pluriennale dello Stato - sollevata dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 25 dello Statuto, in quanto lo stesso, a differenza degli statuti speciali di altre regioni non prevede il sindacato di merito da parte del Parlamento nazionale su atti legislativi della Regione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 25

Altri parametri e norme interposte