Sentenza 95/1981 (ECLI:IT:COST:1981:95)
Massima numero 9600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  09/04/1981;  Decisione del  09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9596  9597  9598  9599  9601  9602  9603  15583


Titolo
SENT. 95/1981 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TESORERIE REGIONALI - LIMITAZIONI DEI DEPOSITI - VIOLAZIONE DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DELLA REGIONE - INSUSSISTENZA - QUESTIONE NON FONDATA DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'attribuzione della personalita` giuridica comporta la capacita` di essere soggetto di rapporti giuridici, ma non si riflette sulla concreta sussistenza e consistenza dei rapporti medesimi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 30 e 36 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sollevata in riferimento all'art. 1 l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 - Statuto Friuli-Venezia Giulia -, in quanto le limitazioni imposte nella disciplina delle modalita` di versamento alle Regioni, e di deposito, dei fondi provenienti dallo Stato non ledono la personalita` giuridica della Regione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 1

Altri parametri e norme interposte