Sentenza 95/1981 (ECLI:IT:COST:1981:95)
Massima numero 9601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  09/04/1981;  Decisione del  09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9596  9597  9598  9599  9600  9602  9603  15583


Titolo
SENT. 95/81 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TESORERIE REGIONALI - RISERVA ALLA REGIONE DELL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI - DEPOSITI PRESSO LA TESORIERIA REGIONALE - LIMITAZIONI POSTE CON LEGGE STATALE - QUESTIONE NON FONDATA DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La riserva alla Regione Friuli-Venezia Giulia della disciplina degli uffici regionali non e` tale da escludere qualsiasi intervento dello Stato, la potesta` legislativa in materia deve essere esercitata nell'osservanza dei limiti posti alla legislazione esclusiva dallo Statuto regionale e nel rispetto dell'interesse nazionale e delle altre regioni (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 31 e 36 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in riferimento all'art. 4, n. 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 - St. Friuli-Venezia Giulia - in quanto le norme impugnate, pur incidendo sulla disponibilita` della competente tesoreria regionale non escludono affatto che la tesoreria medesima rimanga soggetta alla potesta` legislativa regionale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte