Sentenza 95/1981 (ECLI:IT:COST:1981:95)
Massima numero 9602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  09/04/1981;  Decisione del  09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9596  9597  9598  9599  9600  9601  9603  15583


Titolo
SENT. 95/81 G. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - FINANZE REGIONALI - OBBLIGO DI TRASMISSIONE DI DATI - CONTROLLO ATIPICO - NON CONFIGURABILITA' - QUESTIONE NON FONDATA DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'obbligo imposto ai Comuni, alle Province e alle Regioni dall'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, di trasmettere una serie di dati al Ministero del Tesoro e` finalizzato alla elaborazione, da parte di quest'ultimo, della relazione da presentare ogni anno al Parlamento sul fabbisogno dell'intero settore pubblico e non costituisce quindi un controllo di merito atipico sull'attivita` degli organi regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 30 legge 5 agosto 1978, n. 468, sollevata dalla Regione Friuli-venezia Giulia in riferimento agli artt. 130, secondo comma, Cost., 29, comma secondo, 58 e 60 l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 - St. Friuli-Venezia Giulia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 130  co. 2

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 29  co. 2

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 58

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 60

Altri parametri e norme interposte