Sentenza 95/1981 (ECLI:IT:COST:1981:95)
Massima numero 9603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  09/04/1981;  Decisione del  09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9596  9597  9598  9599  9600  9601  9602  15583


Titolo
SENT. 95/81 H. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE VALLE D'AOSTA - FINANZE REGIONALI - SERVIZIO DI TESORERIA - DISCIPLINA DELLE EROGAZIONI STATALI ALLE REGIONI POSTA DA LEGGE ADOTTATA IN ACCORDO CON LA GIUNTA REGIONALE - SUCCESSIVA DISCIPLINA INCOMPATIBILE ADOTTATA SENZA ACCORDO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'ordinamento finanziario della Valle D'Aosta disciplinato ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, con legge dello Stato da adottarsi in accordo con la Giunta regionale, prevede che - art. 5 legge 6 dicembre 1971, n. 1065 - le quote dei proventi spettanti alla Regione siano alla stessa erogate dall'intendente di finanza di Aosta mensilmente o annualmente mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo. Conseguentemente, l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e` costituzionalmente illegittimo in quanto, pur essendo contenuto in una legge approvata senza l'accordo della Giunta regionale, detta una disciplina degli accreditamenti alla Regione Valle D'Aosta delle somme ad essa spettanti, incompatibile con quella prevista dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1065.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 50

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1971  n. 1065  art. 5    co. 4  

legge  06/12/1971  n. 1065  art. 5    co. 5