Sentenza 95/1981 (ECLI:IT:COST:1981:95)
Massima numero 9603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
09/04/1981; Decisione del
09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 95/81 H. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE VALLE D'AOSTA - FINANZE REGIONALI - SERVIZIO DI TESORERIA - DISCIPLINA DELLE EROGAZIONI STATALI ALLE REGIONI POSTA DA LEGGE ADOTTATA IN ACCORDO CON LA GIUNTA REGIONALE - SUCCESSIVA DISCIPLINA INCOMPATIBILE ADOTTATA SENZA ACCORDO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 95/81 H. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE VALLE D'AOSTA - FINANZE REGIONALI - SERVIZIO DI TESORERIA - DISCIPLINA DELLE EROGAZIONI STATALI ALLE REGIONI POSTA DA LEGGE ADOTTATA IN ACCORDO CON LA GIUNTA REGIONALE - SUCCESSIVA DISCIPLINA INCOMPATIBILE ADOTTATA SENZA ACCORDO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'ordinamento finanziario della Valle D'Aosta disciplinato ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, con legge dello Stato da adottarsi in accordo con la Giunta regionale, prevede che - art. 5 legge 6 dicembre 1971, n. 1065 - le quote dei proventi spettanti alla Regione siano alla stessa erogate dall'intendente di finanza di Aosta mensilmente o annualmente mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo. Conseguentemente, l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e` costituzionalmente illegittimo in quanto, pur essendo contenuto in una legge approvata senza l'accordo della Giunta regionale, detta una disciplina degli accreditamenti alla Regione Valle D'Aosta delle somme ad essa spettanti, incompatibile con quella prevista dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1065.
L'ordinamento finanziario della Valle D'Aosta disciplinato ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, con legge dello Stato da adottarsi in accordo con la Giunta regionale, prevede che - art. 5 legge 6 dicembre 1971, n. 1065 - le quote dei proventi spettanti alla Regione siano alla stessa erogate dall'intendente di finanza di Aosta mensilmente o annualmente mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo. Conseguentemente, l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e` costituzionalmente illegittimo in quanto, pur essendo contenuto in una legge approvata senza l'accordo della Giunta regionale, detta una disciplina degli accreditamenti alla Regione Valle D'Aosta delle somme ad essa spettanti, incompatibile con quella prevista dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1065.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 50
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1971
n. 1065
art. 5
co. 4
legge 06/12/1971
n. 1065
art. 5
co. 5