Sentenza 95/1981 (ECLI:IT:COST:1981:95)
Massima numero 15583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  09/04/1981;  Decisione del  09/04/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9596  9597  9598  9599  9600  9601  9602  9603


Titolo
SENT. 95/81 I. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SARDEGNA - FINANZE REGIONALI - ENTRATE TRIBUTARIE - VERSAMENTO ALLA REGIONE - PROCEDIMENTO DIFFORME DA QUELLO DISCIPLINATO DALLE NORME DI ATTUAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La quota delle entrate tributarie di spettanza della Regione Sardegna, alla stregua degli artt. 7 e 8 dello Statuto speciale e degli artt. da 32 a 36 delle norme di attuazione adottate con d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, deve essere direttamente versata dall'organo ricevitore alla regione medesima nello stesso termine stabilito per il versamento allo Stato. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per quanto concerne la Regione Sardegna, per contrasto con gli artt. 7, 8 e 56 dello Statuto speciale e da 32 a 36 delle norme di attuazione di cui al predetto d.P.R., l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in quanto, prevedendo un procedimento di versamento difforme modifica le norme di attuazione dello Statuto senza osservare le forme previste dall'art. 56 del medesimo Statuto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 7

statuto regione Sardegna  art. 8

statuto regione Sardegna  art. 56

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  19/05/1949  n. 250  art. 32  

decreto del Presidente della Repubblica  19/05/1949  n. 250  art. 33  

decreto del Presidente della Repubblica  19/05/1949  n. 250  art. 34  

decreto del Presidente della Repubblica  19/05/1949  n. 250  art. 35  

decreto del Presidente della Repubblica  19/05/1949  n. 250  art. 36