Sentenza 100/1981 (ECLI:IT:COST:1981:100)
Massima numero 10026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
07/05/1981; Decisione del
07/05/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 100/81 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - ILLECITI DISCIPLINARI DEI MAGISTRATI - PREVISIONE COME ILLECITO DELLA CONDOTTA GENERICA CHE RENDE IL MAGISTRATO IMMERITEVOLE DELLA FIDUCIA E DELLA CONSIDERAZIONE DI CUI DEVE GODERE O CHE COMPROMETTA IL PRESTIGIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO - MANCATA TIPICIZZAZIONE DEGLI ILLECITI - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 100/81 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - ILLECITI DISCIPLINARI DEI MAGISTRATI - PREVISIONE COME ILLECITO DELLA CONDOTTA GENERICA CHE RENDE IL MAGISTRATO IMMERITEVOLE DELLA FIDUCIA E DELLA CONSIDERAZIONE DI CUI DEVE GODERE O CHE COMPROMETTA IL PRESTIGIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO - MANCATA TIPICIZZAZIONE DEGLI ILLECITI - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Quando il contenuto dei valori tutelati dalla norma proibitiva (fiducia e considerazione di cui il magistrato deve godere; prestigio dell'ordine giudiziario) e` tale da rendere impossibile prevedere tutti i comportamenti che possono lederli, trattandosi di principi deontologici che non consentono di essere ricompresi in schemi preordinati, le previsioni normative in materia non possono non avere portata generale perche` una indicazione tassativa renderebbe legittimi comportamenti non previsti ma ugualmente riprovati dalla coscienza sociale; e il principio di legalita` si attua anche con l'uso di espressioni sufficienti per individuare con certezza il precetto e per giudicare se una determinata condotta l'abbia o meno violato. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 101, secondo comma e 108, primo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511). - cfr. S.nn. 191/1970 e 188/1975.
Quando il contenuto dei valori tutelati dalla norma proibitiva (fiducia e considerazione di cui il magistrato deve godere; prestigio dell'ordine giudiziario) e` tale da rendere impossibile prevedere tutti i comportamenti che possono lederli, trattandosi di principi deontologici che non consentono di essere ricompresi in schemi preordinati, le previsioni normative in materia non possono non avere portata generale perche` una indicazione tassativa renderebbe legittimi comportamenti non previsti ma ugualmente riprovati dalla coscienza sociale; e il principio di legalita` si attua anche con l'uso di espressioni sufficienti per individuare con certezza il precetto e per giudicare se una determinata condotta l'abbia o meno violato. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 101, secondo comma e 108, primo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511). - cfr. S.nn. 191/1970 e 188/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 1
Altri parametri e norme interposte