Sentenza 100/1981 (ECLI:IT:COST:1981:100)
Massima numero 10027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
07/05/1981; Decisione del
07/05/1981
Deposito del 08/06/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 100/81 D. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - ILLECITI DISCIPLINARI DEI MAGISTRATI - MANCATA TIPICIZZAZIONE DEGLI ILLECITI - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 100/81 D. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - ILLECITI DISCIPLINARI DEI MAGISTRATI - MANCATA TIPICIZZAZIONE DEGLI ILLECITI - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
I magistrati godono degli stessi diritti di liberta` garantiti ad ogni altro cittadino e quindi anche della liberta` di manifestazione del pensiero (che ammette limiti posti dalla legge e fondati su precetti costituzionali), ma i valori costituzionali dell'imparzialita` e dell'indipendenza dei magistrati vanno tutelati anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento; pertanto, la liberta` di manifestazione del pensiero deve essere bilanciata con l'esigenza di tutelare, in funzione dell'imparzialita` e dell'indipendenza, la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione, in modo da assicurare il prestigio dell'intero ordine, vale a dire la fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria, risultando vietato soltanto l'esercizio anomalo di quella liberta` e cioe` l'abuso, che si verifica ove siano lesi gli altri valori sopra menzionati. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 21, primo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511).
I magistrati godono degli stessi diritti di liberta` garantiti ad ogni altro cittadino e quindi anche della liberta` di manifestazione del pensiero (che ammette limiti posti dalla legge e fondati su precetti costituzionali), ma i valori costituzionali dell'imparzialita` e dell'indipendenza dei magistrati vanno tutelati anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento; pertanto, la liberta` di manifestazione del pensiero deve essere bilanciata con l'esigenza di tutelare, in funzione dell'imparzialita` e dell'indipendenza, la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione, in modo da assicurare il prestigio dell'intero ordine, vale a dire la fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria, risultando vietato soltanto l'esercizio anomalo di quella liberta` e cioe` l'abuso, che si verifica ove siano lesi gli altri valori sopra menzionati. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 21, primo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 1
Altri parametri e norme interposte