Sentenza 101/1981 (ECLI:IT:COST:1981:101)
Massima numero 11510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
29/04/1981; Decisione del
29/04/1981
Deposito del 19/06/1981; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11511
Titolo
SENT. 101/81 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI - PENSIONI SUPPLEMENTARI - AUMENTO - LIMITAZIONE A QUELLE AVENTI DECORRENZA ANTERIORE AL 1^ MAGGIO 1968 - MANCATA ESTENSIONE A QUELLE, EGUALMENTE LIQUIDATE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO, CON DECORRENZA POSTERIORE AL 30 APRILE 1968 - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO DI SOGGETTI VERSANTI IN IDENTICHE CONDIZIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 101/81 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI - PENSIONI SUPPLEMENTARI - AUMENTO - LIMITAZIONE A QUELLE AVENTI DECORRENZA ANTERIORE AL 1^ MAGGIO 1968 - MANCATA ESTENSIONE A QUELLE, EGUALMENTE LIQUIDATE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO, CON DECORRENZA POSTERIORE AL 30 APRILE 1968 - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO DI SOGGETTI VERSANTI IN IDENTICHE CONDIZIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Nella fase di transizione tra sistema contributivo e sistema retributivo del calcolo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, una volta disposto un aumento a vantaggio delle pensioni supplementari liquidate con il sistema contributivo, il legislatore non puo` operare distinzioni tra di esse ai fini del riconoscimento del beneficio a seconda della loro decorrenza temporale, essendo tutte accomunate dal medesimo regime giuridico. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (restando assorbita la censura relativa all'art. 38 Cost.) - l'art. 1, d.P.R. 27 aprile 1968, n.488, nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari l'aumento nella misura di lire 2.400 mensili, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1^ maggio 1968 e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968. - cfr. SS. nn. 128/1973, 187/1976, 37/1977
Nella fase di transizione tra sistema contributivo e sistema retributivo del calcolo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, una volta disposto un aumento a vantaggio delle pensioni supplementari liquidate con il sistema contributivo, il legislatore non puo` operare distinzioni tra di esse ai fini del riconoscimento del beneficio a seconda della loro decorrenza temporale, essendo tutte accomunate dal medesimo regime giuridico. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (restando assorbita la censura relativa all'art. 38 Cost.) - l'art. 1, d.P.R. 27 aprile 1968, n.488, nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari l'aumento nella misura di lire 2.400 mensili, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1^ maggio 1968 e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968. - cfr. SS. nn. 128/1973, 187/1976, 37/1977
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte