Sentenza 102/1981 (ECLI:IT:COST:1981:102)
Massima numero 11512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
29/04/1981; Decisione del
29/04/1981
Deposito del 19/06/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 102/81 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - PRECLUSIONE DEL DIRITTO DI REGRESSO DELL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO SE IL GIUDIZIO PENALE A CARICO DI QUEST'ULTIMO (O DI UN SUO DIPENDENTE) PER IL FATTO DA CUI L'INFORTUNIO E' DERIVATO SI SIA CONCLUSO CON SENTENZA D'ASSOLUZIONE, SENZA CHE L'ISTITUTO SIA STATO POSTO IN GRADO DI PARTECIPARE A DETTO GIUDIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 102/81 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - PRECLUSIONE DEL DIRITTO DI REGRESSO DELL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO SE IL GIUDIZIO PENALE A CARICO DI QUEST'ULTIMO (O DI UN SUO DIPENDENTE) PER IL FATTO DA CUI L'INFORTUNIO E' DERIVATO SI SIA CONCLUSO CON SENTENZA D'ASSOLUZIONE, SENZA CHE L'ISTITUTO SIA STATO POSTO IN GRADO DI PARTECIPARE A DETTO GIUDIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La Corte ha in precedenza affermato che il principio secondo cui la sentenza penale irrevocabile (di condanna o di assoluzione) ha autorita` di cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo, nel quale si controverta di un diritto il cui riconoscimento dipenda dai fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, contrasta con il diritto di difesa allorche` rende vincolante l'accertamento dei fatti emessi in sede penale anche nei confronti dei terzi che si siano trovati nella impossibilita` giuridica o di fatto di partecipare al giudizio penale svoltosi nei confronti di altri soggetti. Invero, considerato il diritto di difesa nel suo nucleo "sostanziale e irriducibile", nel suo contenuto "pieno ed effettivo", nella sua qualita` "Inviolabile", la subordinazione, anche per i terzi rimasti estranei, dell'esercizio di diritti civilistici all'accertamento che ne sia risultato in sede penale, viene a violare non soltanto il diritto di difesa ma anche il diritto di azione, inibendo la possibilita` di dare prova dei fatti posti a fondamento del proprio diritto. Appare pertanto evidente che la normativa impugnata - determinando una situazione del tutto analoga a quella ora descritta - contrasti con gli invocati parametri costituzionali. Di conseguenza deve essere dichiarata l'illegittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui preclude in sede civile l'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale promosso contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale l'infortunio e` derivato si sia concluso con sentenza di assoluzione, malgrado che l'Istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto procedimento penale. - cfr. SS. nn. 55/1971, 99/1973
La Corte ha in precedenza affermato che il principio secondo cui la sentenza penale irrevocabile (di condanna o di assoluzione) ha autorita` di cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo, nel quale si controverta di un diritto il cui riconoscimento dipenda dai fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, contrasta con il diritto di difesa allorche` rende vincolante l'accertamento dei fatti emessi in sede penale anche nei confronti dei terzi che si siano trovati nella impossibilita` giuridica o di fatto di partecipare al giudizio penale svoltosi nei confronti di altri soggetti. Invero, considerato il diritto di difesa nel suo nucleo "sostanziale e irriducibile", nel suo contenuto "pieno ed effettivo", nella sua qualita` "Inviolabile", la subordinazione, anche per i terzi rimasti estranei, dell'esercizio di diritti civilistici all'accertamento che ne sia risultato in sede penale, viene a violare non soltanto il diritto di difesa ma anche il diritto di azione, inibendo la possibilita` di dare prova dei fatti posti a fondamento del proprio diritto. Appare pertanto evidente che la normativa impugnata - determinando una situazione del tutto analoga a quella ora descritta - contrasti con gli invocati parametri costituzionali. Di conseguenza deve essere dichiarata l'illegittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui preclude in sede civile l'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale promosso contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale l'infortunio e` derivato si sia concluso con sentenza di assoluzione, malgrado che l'Istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto procedimento penale. - cfr. SS. nn. 55/1971, 99/1973
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte