Sentenza 102/1981 (ECLI:IT:COST:1981:102)
Massima numero 11513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  29/04/1981;  Decisione del  29/04/1981
Deposito del 19/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11512  11514  11515  11516  11517  11518


Titolo
SENT. 102/81 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - DIRITTO DI REGRESSO DELL'INAIL - PRECLUSIONE DELL'ACCERTAMENTO DEL FATTO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REGRESSO QUANDO IL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO (O DI UN SUO DIPENDENTE) SI SIA CONCLUSO CON PROSCIOGLIMENTO IN SEDE ISTRUTTORIA, O VI SIA STATA ARCHIVIAZIONE - INGIUSTIFICATA LIMITAZIONE ALLE SOLE IPOTESI DI ESTINZIONE DEL REATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Se per il principio della normale prevalenza della giurisdizione penale - rispetto all'accertamento di un fatto (come, nella specie e` quello imputabile all'imprenditore o ad un suo dipendente) che costituisca nell'un tempo reato e presupposto per il sorgere di una responsabilita` civile - si giustifica che l'azione civile non sia proponibile in pendenza del processo penale, non trova invece alcuna razionale giustificazione che sia anche limitata ad ipotesi tassative la possibilita` di chiedere al giudice civile, ai fini dell'azione di sua competenza, l'accertamento dell'illecito precludendo in altri casi, come quelli che vengono qui in esame, di precedente proscioglimento istruttorio o perdono giudiziale in istruttoria (dell'imprenditore o del suo dipendente) ovvero di archiviazione della "notitia criminis". E se e` pur vero che in detti casi (salvo pero` per quello di concessione del perdono giudiziale) il procedimento penale puo` essere riaperto per fatti sopravvenuti, cio` rappresenta comunque una mera eventualita` verificabile anche a notevole distanza di tempo entro il limite prescrizionale del reato. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimita` costituzionale del comma 5 dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto-reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte