Sentenza 102/1981 (ECLI:IT:COST:1981:102)
Massima numero 11514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
29/04/1981; Decisione del
29/04/1981
Deposito del 19/06/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 102/81 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - PRECLUSIONE DEL DIRITTO DI REGRESSO DELL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO SE IL GIUDIZIO PENALE A CARICO DI QUEST'ULTIMO (O DI UN SUO DIPENDENTE) PER IL FATTO DA CUI L'INFORTUNIO E' DERIVATO SI SIA CONCLUSO CON SENTENZA D'ASSOLUZIONE, SENZA CHE L'ISTITUTO SIA STATO POSTO IN GRADO DI PARTECIPARE A DETTO GIUDIZIO - APPLICAZIONE IN SEDE PENALE DELLA PRESCRIZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER IRRILEVANZA.
SENT. 102/81 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - PRECLUSIONE DEL DIRITTO DI REGRESSO DELL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO SE IL GIUDIZIO PENALE A CARICO DI QUEST'ULTIMO (O DI UN SUO DIPENDENTE) PER IL FATTO DA CUI L'INFORTUNIO E' DERIVATO SI SIA CONCLUSO CON SENTENZA D'ASSOLUZIONE, SENZA CHE L'ISTITUTO SIA STATO POSTO IN GRADO DI PARTECIPARE A DETTO GIUDIZIO - APPLICAZIONE IN SEDE PENALE DELLA PRESCRIZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER IRRILEVANZA.
Testo
La questione sollevata appare inammissibile per irrilevanza. Invero, poiche` il giudice a quo era stato investito dell'azione di regresso dopo che in sede penale era stata applicata la prescrizione, lo stesso giudice a quo avrebbe potuto liberamente valutare ex novo il fatto, ai fini dell'azione di regresso, in base al comma 5 dell'art. 10 del gia` citato t.u. n. 1124 del 1965 (nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1967). Di qui l'assenza di ogni preclusione per l'INAIL e la irrilevanza della questione sollevata. - cfr. S. n. 22/1967
La questione sollevata appare inammissibile per irrilevanza. Invero, poiche` il giudice a quo era stato investito dell'azione di regresso dopo che in sede penale era stata applicata la prescrizione, lo stesso giudice a quo avrebbe potuto liberamente valutare ex novo il fatto, ai fini dell'azione di regresso, in base al comma 5 dell'art. 10 del gia` citato t.u. n. 1124 del 1965 (nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1967). Di qui l'assenza di ogni preclusione per l'INAIL e la irrilevanza della questione sollevata. - cfr. S. n. 22/1967
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte