Sentenza 102/1981 (ECLI:IT:COST:1981:102)
Massima numero 11515
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
29/04/1981; Decisione del
29/04/1981
Deposito del 19/06/1981; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 102/81 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTO DEI FATTI MATERIALI CHE FORMANO OGGETTO DI UN GIUDIZIO PENALE - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE ANCHE PER IL DATORE DI LAVORO RIMASTO ESTRANEO A QUELLO PENALE PERCHE' NON POSTO IN CONDIZIONE DI INTERVENIRE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE SULLE NORME DALLE QUALI DEVE ESSERE ENUCLEATO IL PRINCIPIO DI DIRITTO PER IL GIUDICE DI RINVIO - RILEVANZA - SUSSISTENZA.
SENT. 102/81 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTO DEI FATTI MATERIALI CHE FORMANO OGGETTO DI UN GIUDIZIO PENALE - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE ANCHE PER IL DATORE DI LAVORO RIMASTO ESTRANEO A QUELLO PENALE PERCHE' NON POSTO IN CONDIZIONE DI INTERVENIRE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE SULLE NORME DALLE QUALI DEVE ESSERE ENUCLEATO IL PRINCIPIO DI DIRITTO PER IL GIUDICE DI RINVIO - RILEVANZA - SUSSISTENZA.
Testo
Va disattesa la eccezione di inammissibilita` per difetto di rilevanza sollevata relativamente alle questioni prospettate dalla Corte di cassazione deducendo che le norme denunciate avrebbero dovuto essere applicate dalla Corte di appello in sede di rinvio, anziche` dalla Cassazione stessa. Osserva al riguardo questa Corte che il giudice a quo nell'annullare la sentenza di secondo grado doveva enunciare il principio di diritto cui il giudice di appello avrebbe dovuto uniformarsi per decidere il merito della controversia; e se, come nella specie, la Corte di cassazione aveva seri dubbi sulla legittimita` costituzionale delle norme da porre a fondamento del principio di diritto da formulare, doveva necessariamente sollevare - come ha fatto - la relativa questione, non potendo - evidentemente - enucleare da esse un principio di dubbia costituzionalita`. (ammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Va disattesa la eccezione di inammissibilita` per difetto di rilevanza sollevata relativamente alle questioni prospettate dalla Corte di cassazione deducendo che le norme denunciate avrebbero dovuto essere applicate dalla Corte di appello in sede di rinvio, anziche` dalla Cassazione stessa. Osserva al riguardo questa Corte che il giudice a quo nell'annullare la sentenza di secondo grado doveva enunciare il principio di diritto cui il giudice di appello avrebbe dovuto uniformarsi per decidere il merito della controversia; e se, come nella specie, la Corte di cassazione aveva seri dubbi sulla legittimita` costituzionale delle norme da porre a fondamento del principio di diritto da formulare, doveva necessariamente sollevare - come ha fatto - la relativa questione, non potendo - evidentemente - enucleare da esse un principio di dubbia costituzionalita`. (ammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte