Sentenza 102/1981 (ECLI:IT:COST:1981:102)
Massima numero 11517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  29/04/1981;  Decisione del  29/04/1981
Deposito del 19/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11512  11513  11514  11515  11516  11518


Titolo
SENT. 102/81 F. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO (O DEI TERZI) - REGRESSO DELL'INAIL - PRECLUSIONE DELL'ACCERTAMENTO DEL FATTO REATO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE ANCHE NEL CASO IN CUI LA SENTENZA DI CONDANNA PENALE NON FACCIA STATO NEL GIUDIZIO CIVILE INSTAURATO DALL'ISTITUTO MEDESIMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
Una volta dichiarata l'illegittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perche` non posto in condizione di intervenire, deve essere dichiarata in via conseguenziale ai sensi dell'art. 27 l. n. 87 del 1953, l'illegittimita` costituzionale del comma 5 dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto-reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui la sentenza di condanna penale non faccia stato nel giudizio civile instaurato dall'INAIL.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27