Sentenza 102/1981 (ECLI:IT:COST:1981:102)
Massima numero 11518
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  29/04/1981;  Decisione del  29/04/1981
Deposito del 19/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11512  11513  11514  11515  11516  11517


Titolo
SENT. 102/81 G. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO (O DEI TERZI) - REGRESSO DELL'INAIL - IMPOSSIBILITA' PER L'INAIL DI PARTECIPARE AL GIUDIZIO PENALE, AL CUI ESITO E' SUBORDINATA L'AZIONE DI REGRESSO NON ESSENDOGLI CONSENTITO DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE - INCIDENZA DEI DUBBI DI COSTITUZIONALITA' SUL PROCESSO PENALE E NON SU QUELLO CIVILE IN CUI SONO STATE SOLLEVATE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
Sono inammissibili per difetto di rilevanza, essendo sollevate in giudizi civili anziche` penali, le questioni di legittimita` costituzionale concernenti le norme che impediscono all'INAIL di costituirsi parte civile nel procedimento penale nei confronti del datore di lavoro, al cui esito e` subordinata l'azione di regresso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte