Sentenza 103/1981 (ECLI:IT:COST:1981:103)
Massima numero 11519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  29/04/1981;  Decisione del  29/04/1981
Deposito del 19/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 103/81. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MALATTIE - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALL'INAM - LIMITAZIONE A DETERMINATE CATEGORIE - DIRITTO DEL LAVORATORE MALATO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO INSUSCETTIBILE DI LIMITAZIONI OBIETTIVE O SUBIETTIVE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
L'iscrizione obbligatoria all'INAM non puo` escludersi per determinate categorie di lavoratori, poiche` il lavoratore malato vanta un diritto al trattamento assicurativo che e` insuscettibile di limitazioni obiettive e subiettive. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 38 Cost., secondo comma, l'art. 4 l. 11 gennaio 1943, n.138 nella parte in cui limita alle categorie di lavoratori ivi indicate l'iscrizione obbligatoria all'ente. Resta cosi` assorbita la censura relativa all'art. 3, primo comma Cost.. - cfr. SS. nn. 67/1965, 91/1976

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte