Sicurezza pubblica - Norme della Regione Veneto - Promozione della civile e ordinata convivenza nelle città e nel territorio - Riconoscimento e sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato - Promozione di accordi tra gli uffici territoriali di governo e le amministrazioni locali - Istituzione di una banca dati per fini di monitoraggio - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e del relativo coordinamento amministrativo tra Stato e Regioni - Illegittimità costituzionale.
È dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. h) e 118, terzo comma, Cost., la legge reg. Veneto n. 34 del 2019, che promuove la funzione sociale del controllo di vicinato come strumento di prevenzione finalizzato al miglioramento della qualità di vita dei cittadini, favorendo altresì la stipula di accordi o protocolli di intesa tra gli uffici territoriali di governo e le amministrazioni locali, e istituendo una banca dati per il monitoraggio dei relativi risultati. Il complesso degli interventi indicati ruota attorno alla nozione di controllo di vicinato, la quale contiene l'espressa menzione della "attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio", che può riferirsi alla specifica finalità di "prevenzione dei reati", nucleo centrale - assieme alla "repressione dei reati" - della funzione di pubblica sicurezza, riconducibile al concetto di "sicurezza in senso stretto" o "sicurezza primaria", di esclusiva competenza statale. Inoltre, l'impegno a promuovere la stipula di accordi o protocolli interferisce in una materia, la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, in cui l'intervento regionale è in radice precluso. Anche l'indicata previsione di una banca dati regionale mira ad affermare un ruolo della Regione nello specifico e ristretto ambito della sicurezza "primaria", riservata allo Stato, e costituita dall'attività di prevenzione dei reati in senso stretto. Né, d'altra parte, le previsioni impugnate dal Governo appaiono riconducibili a forme di coordinamento fra Stato e Regioni, perché disciplinano direttamente, al di fuori del quadro istituzionale delineato dal d.l. n. 14 del 2017, forme di collaborazione in una materia di esclusiva competenza statale, in cui l'intervento del legislatore regionale è ammissibile soltanto nel rispetto delle procedure e dei limiti sostanziali stabiliti dal legislatore statale ai sensi dell'art. 118, terzo comma, Cost. Resta ferma naturalmente la possibilità, per la legge statale, di disciplinare il controllo di vicinato, eventualmente avvalendosi del contributo delle stesse Regioni, come possibile strumento - funzionale a una piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, Cost. - di partecipazione attiva e responsabilizzazione dei cittadini anche rispetto all'obiettivo di una più efficace prevenzione dei reati, attuata attraverso l'organizzazione di attività di ausilio e supporto alle attività istituzionali delle forze di polizia. (Precedenti citati: sentenze n. 131 del 2020, n. 177 del 2020, n. 285 del 2019, n. 116 del 2019, n. 208 del 2018, n. 35 del 2012, n. 325 del 2011, n. 167 del 2010, n. 322 del 2006, n. 134 del 2004).
L'endiadi ordine pubblico e sicurezza, contenuta nella lett. h) dell'art. 117, secondo comma, Cost., allude al complesso di funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento. Tali funzioni costituiscono una materia in senso proprio, e cioè una materia oggettivamente delimitata, rispetto alla quale la prevenzione e repressione dei reati costituisce uno dei nuclei essenziali; materia che, peraltro, non esclude l'intervento regionale in settori ad essa liminari, dovendosi in proposito distinguere tra un nucleo duro della sicurezza di esclusiva competenza statale, definibile quale sicurezza in "senso stretto" (o sicurezza primaria), e una sicurezza "in senso lato" (o sicurezza secondaria), capace di ricomprendere un fascio di funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime e diversificate competenze di spettanza anche regionale. Conseguentemente, alle Regioni è consentito realizzare una serie di azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità dei rispettivi territori, nell'ambito di competenze ad esse assegnate in via residuale o concorrente, come, ad esempio, le politiche (e i servizi) sociali, la polizia locale, l'assistenza sanitaria, il governo del territorio, rientranti per l'appunto nel genus della "sicurezza secondaria". (Precedenti citati: sentenze n. 285 del 2019 e n. 290 del 2001).