Sentenza 108/1981 (ECLI:IT:COST:1981:108)
Massima numero 9500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  07/05/1981;  Decisione del  07/05/1981
Deposito del 25/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9497  9498  9499  9501  9502


Titolo
SENT. 108/81 D. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - LEGGE N. 194 DEL 1978 - FATTI PREGRESSI DI ABORTO - PUNIBILITA'- ESCLUSIONE -CONDIZIONI - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - AFFERMAZIONE APODITTICA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RINVIO - MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - AFFERMAZIONE APODITTICA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale quando nell'ordinanza di rimessione la rilevanza e` solo apoditticamente affermata. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dell'art. 22, terzo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte