Sentenza 108/1981 (ECLI:IT:COST:1981:108)
Massima numero 9502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  07/05/1981;  Decisione del  07/05/1981
Deposito del 25/06/1981; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9497  9498  9499  9500  9501


Titolo
SENT. 108/81 F. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - LEGGE n. 194 DEL 1978 - FATTI PREGRESSI DI ABORTO - NEI PRIMI TRE MESI DI GRAVIDANZA - PUNIBILITA' - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INSUSSISTENZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - POTERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ART. 25, SECONDO COMMA, COST. - PRONUNCIA DA CUI DERIVI LA CREAZIONE DI UNA NUOVA FATTISPECIE PENALE - PRECLUSIONE.

Testo
Il principio di legalita`, consacrato nell'art. 25, secondo comma, Cost., come fondamentale valore dello Stato di diritto preclude alla Corte costituzionale, ancor prima del principio di irretroattivita` della legge penale, la pronuncia di alcuna decisione, dalla quale derivi la creazione di una nuova fattispecie penale, ossia l'insorgere di una nuova regola incriminatrice o anche un eventuale aggravamento della pena, rendendo cosi` inammissibile la questione di legittimita` costituzionale in tal senso sollevata. Nella specie era stata sollevata questione di legittimita` costituzionale dell'art. 22, terzo comma, legge n. 194 del 1978, relativo ai fatti di interruzione della gravidanza precedenti all'entrata in vigore della legge. Peraltro, in considerazione di come era stata prospettata la questione, una pronuncia di accoglimento non avrebbe riguardato la norma abrogativa della precedente disciplina del codice, ma avrebbe inciso soltanto, espungendolo, sul richiamo all'art. 4 della legge (relativo alle condizioni di interruzione della gravidanza entro i primi novanta giorni) contenuto nella disposizione impugnata. Sarebbe pero` residuato il richiamo all'art. 6 (relativo alle condizioni di interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni) le cui piu` restrittive previsioni sarebbero state estese anche ai casi di interruzione nei primi novanta giorni. Tale risultato avrebbe pero` comportato un riassetto della vigente normativa, che attribuisce diverso rilievo all'interruzione volontaria della gravidanza, secondo la fase della gestazione, e sarebbe venuto cosi` ad incidere sulla fondamentale scelta legislativa che e` alla base della disciplina introdotta con la legge n. 194. la pronuncia di accoglimento, pertanto, riconducendo la disciplina dell'aborto in ogni caso al criterio dettato per le interruzioni dopo i novanta giorni, avrebbe appunto implicato il sorgere di una regola incriminatrice nuova rispetto ai casi in cui l'interruzione della gravidanza e` al momento penalmente lecita ovvero, se si ritiene che la sanzione per i fatti pregressi sia quella comminata dall'art. 19, avrebbe implicato il sorgere di un eventuale aggravamento della pena. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma, 31 primo e secondo comma, e 32, primo comma, Cost., degli artt. 4 e 22, terzo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 29  co. 2

Costituzione  art. 30  co. 1

Costituzione  art. 31  co. 1

Costituzione  art. 31  co. 2

Costituzione  art. 32  co. 1

Altri parametri e norme interposte